Rinuncia all'eredità

Se il chiamato all'eredità (erede) non intende accettarla, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti, egli vi deve rinunciare espressamente. In questo modo egli fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa, con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari, nè egli potrà esercitare alcuna azione ereditaria o acquistare alcun bene facente parte della successione.
La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una parte dell'eredità .
Termini per la presentazione:

  • se si è in possesso di beni ereditari: tre mesi dal decesso (art. 458 codice civile)
  • se non si è in possesso dei beni ereditari: fino alla prescrizione del diritto (10 anni).

E’ opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità.

 

I creditori del chiamato all'eredità che ritengono di essere danneggiati dalla sua rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti (art. 2900 cod.civ.). 
Normativa di riferimento: artt. 321-374-394-519/527 cc

Dove:
La rinuncia all'eredità può essere ricevuta solo dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio dello Stato.

Fonte: Ministero della Giustizia